Quando si parla di mezzi connessi a varie attività come ai lavori nelle cave, alla pulizia stradale, all’utilizzo di attrezzature come compattatori, vasche ecc, solitamente si genera confusione su alcuni termini che sembrano descrivere la stessa cosa, ma in realtà riguardano beni completamente diversi, con utilità diverse, che svolgono operazioni diverse e sono disciplinati in maniera diversa dal codice della strada. Stiamo parlando della differenza tra: mezzi d’opera e macchine operatrici.
Questi due termini che sembrando molto simili, ma che in realtà non lo sono, hanno generato nel tempo molta confusione, per mezzo della quale, è come se si fosse creato un gran calderone, nel quale vengono inserite tante categorie di veicoli “apparentemente simili”, quali ad esempio: edilizia, rifiuti, cava-cantiere in genere. Ad avallare la confusione, c’è una difficoltà oggettiva nel reperire (per i non addetti ai lavori), materiale informativo adeguato per un confronto costruttivo in materia.
L’introduzione del Credito d’Imposta previsto nel Piano Nazionale Industria 4.0 ha spinto l’utilizzatore finale ad una ricerca e raccolta informazioni in tal senso, per comprendere meglio e senza alcun dubbio, quali fossero le attrezzature oggetto dell’agevolazione fiscale prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0. Purtroppo, molti imprenditori, e spero vivamente tu non sia tra questi, ancora non conoscono l’opportunità del Credito d’Imposta o, peggio ancora, non ne usufruiscono per la scarsità di informazioni reperibili e la poca preparazione da parte di consulenti esterni, in materia.
Abbiamo già affrontato il tema nel precedente articolo. Se vuoi saperne di più, da un’occhiata qui.
Tornando a noi, lo scopo di questo articolo e di fare chiarezza sulle principali differenze tra le due tipologie di macchine, citando alcuni riferimenti normativi che regolamentano e disciplinano le due categorie.
MACCHINE OPERATRICI
Le macchine operatrici, art. 58 codice della strada, sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare nei cantieri o su strada, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento in vigore.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
Riguardo alla circolazione su strada, le macchine operatrici a ruote pneumatiche non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a cingoli, quindi a ruote non pneumatiche, devono muoversi, su strada orizzontale, ad una velocità massima di 15 km/h.
Un esempio di macchina operatrice è la spazzatrice stradale.
MEZZO D’OPERA
Per mezzo d’opera si intende un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare materiali generalmente di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria, utilizzati in ambito stradale e di cantiere o industriale.
Inoltre, sono intesi come mezzi d’opera i veicoli che si occupano del trasporto di materiali per l’edilizia o per le attività forestali e dei trasporti connessi al ciclo dei rifiuti.
Nella maggior parte dei casi si tratta di automezzi dotati di un sistema idraulico in grado di sollevare posteriormente e/o lateralmente il cassone per effettuare lo scarico del materiale trasportato.
I mezzi d’opera possono essere utilizzati sia su strada che fuori, ma devono comunque seguire dei limiti di peso. Proprio a causa del loro peso elevato i mezzi d’opera sono soggetti a oneri aggiuntivi a titolo di compensazione della maggiore usura dell’infrastruttura viaria nel caso utilizzino normali strade; a tali oneri va aggiunto un ulteriore pedaggio supplementare nel caso di utilizzi autostradali.
Inoltre, per tutti i mezzi d’opera, è fatto obbligo, secondo quanto concerne l’art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che taluni mezzi siano dotati di dispositivi supplementari, che devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione (Girofaro) e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere sempre accesi, anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’art 152 del codice.
Quanto riportato significa che questi dispositivi devono essere accesi, a prescindere dalla condizione di visibilità e anche quando il veicolo è scarico, quindi sempre, dato che queste luci sono legate al veicolo e non alle situazioni in cui esso si trova.
Come abbiamo visto, le differenze sono tante, non solo dal punto di vista della loro funzione ed utilità, ma anche dalle diverse norme a cui sono sottoposti che disciplinano e regolamentano il loro utilizzo.
Per cercare di imprimere ulteriormente il concetto e per far chiarezza ulteriore,
le attrezzature come compattatori e/o vasche rientrano nel Piano Nazionale, ad esclusione del telaio.
Questo perché sono da considerarsi mezzi d’opera per uso speciale e di norma montano una macchina sul telaio di un veicolo e quindi come dice il PNI solo quella parte di attrezzatura può essere incentivata.
Se hai una di queste tipologie di mezzi, sappi che possiamo offrirti soluzioni su misura, studiate appositamente per le tue attrezzature ed accompagnarti nell’ottenimento dell’agevolazione prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0, ovvero, l’ottenimento del Credito d’imposta pari, ad oggi, al 50% del valore totale dell’investimento.
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